COSA VUOL DIRE “DIRITTO D’AUTORE”

Quando parliamo di diritto d’autore intendiamo tutto ciò che è in grado di proteggere e tutelare l’attività e i prodotti intellettuali nati dall’ingegno di un soggetto qualsiasi, cosicché il loro autore possa disporne in modo esclusivo.

Il diritto d’autore nasce contestualmente alla creazione dell’opera: quando il testo viene prodotto, l’autore dello stesso acquisisce tutti i diritti su di esso, senza alcuna eccezione e senza l’obbligo di adempiere alcuna formalità.

Esistono due diversi tipi di diritto: quello patrimoniale e quello morale.

 

DIRITTI MORALI

Questi sono quei diritti che rientrano nell’insieme riguardante l’individuo, inalienabili e irrinunciabili; tra di essi ritroviamo il diritto alla paternità dell’opera, ovvero l’essere riconosciuti autori della stessa; il diritto all’integrità dell’opera, ovvero il potersi opporre a modifiche operanti sulla stessa; il diritto di ritirare l’opera dal commercio (in quest’ultimo caso però occorre indennizzare tutti coloro che hanno acquisito i diritti di riprodurre ed eseguire l’opera).

DIRITTI PATRIMONIALI

Questi diritti si concretizzano in un beneficio di tipo economico per l’autore, il quale può usufruire dell’opera per ottenerne un ricavo di tipo pecuniario. Durano addirittura fino a 70 anni dopo la morte di quest’ultimo, al termine dei quali l’opera diventa di dominio pubblico.

A differenza dei diritti morali, che sono inalienabili, questi sono trasferibili dall’autore: questa trasmissione deve sempre avvenire per iscritto.

 

COME VIENE TUTELATO L’AUTORE

Prima di essere riconosciute regole e normative in grado di proteggere i prodotti dell’ingegno, la storia dell’editoria ha visto il susseguirsi di numerose leggi e decreti.

E’ con l’evoluzione scientifica che nasce il concetto di “proprietà intellettuale”: nel 1710, in Inghilterra, viene emanato l’English Copyright Act, l’intento del quale era tutelare questi prodotti autoriali.

Oggi ciò che garantisce il rispetto delle normative è l’OMPI, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

In Italia il diritto d’autore è regolamentato dalla legge n. 633 del 1941, la “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.

 

“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.”

 

Ogni autore può scegliere se mantenere questo suo diritto o se cederlo, dietro compenso, perdendone dunque la titolarità.

Per avere una prova concreta ed essere riconosciuti ufficialmente come autori, si può effettuare il deposito dell’opera presso la Siae, ovvero la Società Italiana degli Autori ed Editori, istituto che tutela il diritto d’autore.

 

COPYRIGHT

Il copyright (diritto di copia) è praticamente l’equivalente del diritto d’autore nei paesi anglosassoni di common law.

L’unica differenza è che il diritto d’autore ha valore non solo economico, ma anche morale, mentre il copyright ha solo carattere puramente pecuniario.

Fino a qualche tempo fa, per ottenere il copyright, si doveva obbligatoriamente depositare il testo; solo così si poteva inserire il simbolo © con l’apposita dicitura “All rights reserved” accompagnata dal numero di deposito.

Oggi, invece, quest’ultimo non è più prassi obbligatoria, e tutte le opere sono tutelate in questo senso, purché vi sia la volontà di avere tali diritti; questa volontà si esprime apponendo semplicemente il simbolo © con la solita formula nel proprio testo.

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